(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del
                           25 giugno 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
Modifiche  all'art.  21  della  legge regionale 24 maggio 2006, n. 12
(Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari)
      in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.

   1  .  Dopo  il  comma  4-bis dell'art. 21 della legge regionale n.
2/2006 sono aggiunti i seguenti commi:
    «4-ter.  Nell'ambito di processi di riequilibrio strutturale e di
risanamento,  le  Aziende  Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.)
possono  costituire,  previa approvazione di un piano di fattibilita'
idoneo  a  dimostrare  le  economie  di  gestione,  societa'  per  lo
svolgimento   delle   proprie  attivita'  nonche'  per  la  gestione,
valorizzazione   ed   eventuale   dismissione   del   patrimonio  non
strumentale  alle  attivita' istituzionali della Azienda Pubblica. La
Giunta regionale da' comunicazione del suddetto Piano alla competente
Commissione consiliare.
    4-quater.  In  caso  di  dismissione  del patrimonio ai sensi del
comma  4-ter, trovano comunque applicazione le disposizioni regionali
relative  alla  vendita  del patrimonio delle A.S.P e possono trovare
applicazione  gli  articoli  19  e  20 della legge regionale 3 aprile
2007,  n.  15  [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2007)].».